Il 27 gennaio, ieri, è stato l’anniversario della liberazione di Auschwitz e “Giorno della Memoria”. In questa occasione l’Università della Terza Età di Santena e Cambiano (vicino a Torino) mi ha incaricato di tenere una conversazione in biblioteca sul tema della memoria della Shoah vista attraverso il linguaggio della poesia.

Chi lo desidera può scaricare qui il file, al fondo ho inserito anche una serie di link di aprofondimento
Quel che vi propongo per questa puntata di Immaginare è dunque uno stralcio dell’intervento che farò martedì 28 gennaio presso la Biblioteca Civica di Cambiano, accompagnato da una delle otto poesie che ho selezionato per la lettura
Come approcciare oggi la questione del difficile accostamento fra orrore dell’Olocausto e parola poetica? La lacerazione prodotta dai crimini nazisti nella coscienza degli europei, almeno di una parte di essi ha segnato definitivamente la percezione storica di un prima e un dopo l’olocausto, concetto espresso di solito, per metonimia, con la frase: “dopo Auschwitz non si può più….” e drammaticamente reso da Primo Levi con l’affermazione che «Auschwitz c’è, è allora impossibile che Dio esista» […] «Non trovo una soluzione al dilemma, la cerco, ma non la trovo”.
Con identico sentimento ma circoscrivendo il campo alla possibilità di fare poesia dopo Auschwitz, Theodore Adorno ebbe a dire nel 1949, nel saggio: “Critica della cultura e società” che: “scrivere una poesia dopo Auschwitz è barbaro e ciò avvelena anche la stessa consapevolezza del perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie”.
Con gli anni e dopo un lungo confronto a distanza col poeta Paul Celan, Adorno pervenne poi a correggere parzialmente il tiro, affermando che quanto avvenuto nei campi di sterminio se non aveva eliminato del tutto la possibilità di esprimersi in poesia aveva comunque messo fine ad ogni possibilità di produrre una poesia “serena”; vale a dire, una poesia del bello, mentre a sopravvivere, a rimanere possibile, era rimasta solo la poesia del vero.
D’altro canto, si sono registrate, proprio fra i poeti, anche reazioni molto differenti. In una intervista del 1984, lo stesso Primo Levi si distanziava dal famoso aforisma di Adorno, dicendo: “La mia esperienza è stata opposta. Allora mi sembrò che la poesia fosse più idonea della prosa per esprimere quello che mi pesava dentro (…): In quegli anni, semmai, avrei riformulato le parole di Adorno: dopo Auschwitz non si può più fare poesia se non su Auschwitz”.
Dunque esiste una questione radicale e ineludibile in merito alla possibilità di accostare il tema dell’olocausto e la poesia; ed esistono, d’altro canto, esperienze poetiche anche importanti che hanno attraversato con esiti alti questa radicale impossibilità. Come procedere?
Trovandoci a vivere, oggi, in un mondo dal quale i crimini di guerra su larga scala e i genocidi non sono affatto scomparsi, siamo costretti a dirci che la lezione di Auschwitz non è stata ascoltata e questa osservazione ci mette, di fatto, in una posizione molto diversa rispetto a quella dei testimoni diretti ed indiretti ma comunque coevi della Shoah.
Sappiamo che la poesia sull’olocausto, a dispetto di Adorno, è stata possibile, anzi necessaria e sappiamo tuttavia che essa non è servita; al contrario; che posizione dobbiamo assumere, allora, sulla poesia (in generale sulla letteratura) che si occupa di sterminio di massa e di genocidio? Ci può bastare, per quanto importante, una funzione di testimonianza del passato?
Io ritengo che la commemorazione della Shoah, in particolare questo nostro tentativo di farla attraverso le poesie, oggi, ha senso se si fonda sull’esigenza di andare oltre la testimonianza di ciò che è accaduto nel passato, per volgerne il senso verso il futuro, allo scopo di contrastare il fatto che crimini di guerra, violenze di massa e genocidi continuano a verificarsi nella sostanziale indifferenza delle pubbliche opinioni non direttamente coinvolte.
Ma come fare per andare oltre la testimonianza e restare allo stesso tempo concentrati sul campo delle parole che è quello di pertinenza della poesia? Le poesie, almeno quelle ben riuscite, sono caratterizzate dall’estrema accuratezza e precisione nella scelta delle singole parole e della loro disposizione nel testo, per cui non possono essere altre o essere disposte diversamente da come sono. Ogni nuova riuscita combinazione poetica fra suono, senso, ritmo e immagini consente di porre i concetti in una luce nuova, di trovare un nuovo senso ad espressioni altrimenti comuni e condivise e – cosa importante – allargare le possibilità semantiche del linguaggio al di là di ciò che la prosa o la lingua parlata, con la loro ripetitività e convenzionalità possono consentire.
Questa ricerca minuziosa del significato, condotta attraverso l’uso delle parole, affinato nella pratica concreta, caso per caso, utilizzo dopo utilizzo, caratterizza a mio avviso anche un altro campo dell’esperienza, per molti versi molto distante dalla poesia: la giurisprudenza.
L’attività legislativa e la redazione delle sentenze producono un linguaggio specifico attraverso il lavoro continuo di determinare con precisione i significati, definire e dettagliare le figure di reato, individuare e mettere a fuoco specifici aspetti della realtà. Per questa ragione mi pare utile circoscrivere questa analisi servendomi delle parole che il campo giuridico fornisce in merito. E allora, che cosa è, sul piano giuridico, il “Giorno della Memoria”? Si tratta della commemorazione istituzionale delle vittime dell’Olocausto, istituita da apposite disposizioni normative che ne stabiliscono e definiscono l’oggetto e dettano le disposizioni del caso.
In Italia è stata la Legge n° 211 del 2000, “Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.” ad istituire il Giorno della Memoria e fissarlo per il 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz nel 1945; data che venne indicata dal Forum di Stoccolma sull’Olocausto del 2000.
Al punto 3 della Dichiarazione del Forum di Stoccolma questa proiezione verso il futuro di ogni commemorazione della Shoah viene espressa con grande precisione: “Di fronte ad un’umanità ancora segnata dal genocidio, dalla pulizia etnica, dal razzismo, dall’antisemitismo e dalla xenofobia, la comunità internazionale condivide una responsabilità solenne nella lotta contro questi mali.”
A livello internazionale, la stessa data, 27 gennaio, è stata istituita come Giornata Internazionale di Commemorazione delle Vittime della Shoah mediante l’approvazione di una Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la n° 60/7 del 1 novembre 2005. Il testo delle Nazioni Unite è fondato sul percorso normativo compiuto dall’ONU stessa nel contrasto ai crimini di guerra dalla fine della seconda guerra mondiale e per tutti i decenni successivi. E’ illuminante riportare alcuni passaggi di questo percorso normativo per evidenziare come definiscono il genocidio e che senso attribuiscono alla sua commemorazione.
Dalla Risoluzione n° 60/7 Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1/11/2005:
L’Assemblea Generale […]
- ricorda il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite (1945): “salvare le generazioni future dal flagello della guerra”, e il legame fondante tra le Nazioni Unite e la tragedia della seconda guerra mondiale;
- richiama la Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Ris. 260 A III,1948;
- afferma che l’Olocausto, avendo condotto all’assassinio di un terzo del popolo ebraico e ad innumerevoli vittime di altre minoranze, farà per sempre da monito a tutti i popoli in merito ai pericoli dell’odio, dell’intolleranza, del razzismo e del pregiudizio;
- sollecita gli stati membri a sviluppare programmi educativi per trasmettere alle future generazioni la lezione impartita dall’Olocausto, allo scopo di aiutare a prevenire futuri atti di genocidio
- condanna senza riserve tutte le manifestazioni di intolleranza religiosa, persecuzione o incitamento alla violenza contro persone o comunità, basate sull’origine etnica o le credenze religiose, ovunque esse accadano;
L’istituzione della commemorazione della Shoah si fonda sul richiamo ad uno strumento giuridico operativo al servizio del diritto internazionale, ovvero la Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, del 1948. In sintesi, questo è il tema centrale: definire il crimine di genocidio per poterlo prevenire. Sel’istituzione del Giorno della Memoria è associata alla prevenzione dei futuri crimini di genocidio è proprio perché essa non concerne esclusivamente i crimini commessi dai nazisti contro gli ebrei, non riguarda so il passato, ma tiene insieme il passato con il presente e riguarda, esplicitamente, la possibilità di: “salvare le generazioni future dal flagello della guerra” , tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone senza distinzioni e, infine, condannare “senza riserve tutte le manifestazioni di intolleranza religiosa, persecuzione o incitamento alla violenza contro persone o comunità, basate sull’origine etnica o le credenze religiose, ovunque esse accadano.” (punto 5 del dispositivo).
Nella definizione formulata dalla Convenzione del ‘48 il crimine di genocidio era circoscritto facendo ulteriore riferimento ad una risoluzione precedente dell’Assemblea Generale, la n° 96/1 dell’11 dicembre 1946, nella quale è scritto che:
“Il genocidio è la negazione del diritto all’esistenza di interi gruppi umani, così come l’omicidio è la negazione del diritto ad esistere di un singolo essere umano. Tale rifiuto offende la coscienza dell’umanità, che si trova privata degli apporti culturali e di altro genere da parte di questi gruppi.” Il documento continua poi, affermando che il crimine di genocidio è una competenza del diritto internazionale e raccomandando la definizione di uno specifico strumento giuridico, quel che poi sarà la Convenzione sul Crimine di Genocidio del 1948, la quale all’articolo 2 sancisce:
“(…) per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
- uccisione di membri del gruppo;
- lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
- trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.”
Nel 1993, dunque 48 anni dopo la liberazione di Auschwitz, l’Assemblea Generale dell’ONU ha dovuto approvare la risoluzione n° 827 per istituire il Tribunale Penale Internazionale per i Crimini contro l’Umanità nell’ex Jugoslavia. In quel documento al Tribunale internazionale veniva attribuita competenza sui reati di:
Art 2: Violazioni gravi delle convenzioni di Ginevra del 1949, fra le quali sono elencate la tortura o il trattamento disumano, compresi gli esperimenti biologici, infliggere volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni fisiche o mentali; la distruzione su vasta scala e l’appropriazione di beni, non giustificate da esigenze di ordine militare; Art 3: Violazione delle leggi e degli usi di guerra; ,Art 4: Genocidio, definito come nella convenzione del 1948; Art 5: Sterminio, all’interno del quale sono ricompresi: omicidio; riduzione in stato di schiavitù; deportazione; detenzione; tortura; stupro; persecuzione per motivi politici, razziali o religiosi altri atti disumani.
L’anno successivo, nel novembre 1994, a quasi 50 anni dalla liberazione di Auschwitz, l’Assemblea Generale dell’Onu con la risoluzione 955 doveva intervenire ancora sullo stesso tema per istituire il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda, il cui Statuto andava ad arricchire ulteriormente l’agghiacciante casistica:
La competenza del tribunale penale internazionale per il Rwanda è attribuita sopra i delitti di:
- Genocidio (art 2), definito come da Convenzione del ‘48.
- Crimini contro l’umanità (art 3), fra i quali: riduzione in schiavitù, deportazione, prigionia, tortura, stupro e “altri atti disumani” .
- Violazioni gravi alla Convenzione di Ginevra, che comprendono, ma non sono limitate a:
- attentati alla vita, alla salute ed al benessere fisico o mentale delle persone, in particolare l’uccisione così come i trattamenti crudeli quali la tortura, la mutilazione o ogni forma di punizione corporale;
- pene collettive; presa di ostaggi; atti di terrorismo; saccheggio;
- oltraggi alla dignità della persona, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata ed ogni forma di violenza carnale;
- condanne pronunciate e esecuzioni eseguite senza essere precedute da una sentenza di un tribunale regolarmente costituito,
Cosa ci dice questo dettagliato elenco di orrori trasformato in codice penale del diritto internazionale? A parte la conferma, sul piano giuridico, che 50 anni dopo la liberazione di Auschwitz gli auspici contenuti nella Carta delle Nazioni Unite restano ancora drammaticamente disattesi, il mezzo secolo trascorso dalla fine della 2° guerra mondiale ci ha consegnato purtroppo molti nuovi superstiti dei quali accogliere la testimonianza e molti nuovi morti per i quali cercare giustizia. E’ in questa luce che la voce dei testimoni della Shoah, oggi, sta come una delle voci possibili per le vittime di tutti i genocidi, di tutti i trattamenti crudeli, gli oltraggi alla dignità della persona, i trattamenti umilianti e degradanti, le deportazioni, gli stupri, i processi e le condanne irregolari.
La memoria della Shoah, in quest’ottica, oggi, ha una portata più generale di quella che aveva nel 1945: è per noi, ormai, una possibile sineddoche di tutti i genocidi e i crimini contro l’umanità.
Fra i testi selezionati per la conversazione in biblioteca ne propongo qui uno, di Nelly Sachs, che racchiude in modo compiuto il senso di un rischio sempre drammaticamente presente, quello che le tragedie si ripetano, che i perseguitati si confondano coi persecutori.
Perché i perseguitati non divengano persecutori
Passi –
In quali grotte dell’eco
siete custoditi
voi che all’orecchio un tempo prediceste
morte futura?
Ciò che si stende tra il peso del prima
e il precipitare del poi:
questo io chiamo tregua
misura che rende misura lo spavento
metro che non protegge.
Passi –
Né volo d’uccelli, né viscere squartate,
né Matte trasudante sangue
erano pio oracolo di morte –
solo passi –
Passi –
Eterno gioco di carnefice e vittima,
persecutore e perseguitato,
cacciatore e cacciato –
Passi
che fanno rapace il tempo,
che addobbano l’ora di lupi,
che spengono nel sangue la fuga
al fuggiasco
Passi
che contano il tempo con gemiti, grida
col sangue versato finché si raggrumi,
ammucchiando ora su ora il sudore di morte –
Passi del boia
sui passi delle vittime,
lancetta dei secondi nel corso della terra,
da quale luna nera orrendamente mossa?
Nella musica delle sfere
dove stride il vostro suono?
(da: “Negli appartamenti della Morte”, 1947)
(fotografia: il capo delle SS Heinrich Himmler in visita agli edifici del sito Monowitz-Buna in compagnia di ufficiali SS ed ingegneri della IG Farben. Da sinistra verso destra, in primo piano: Rudolf Brandt, Heinrich Himmler, Max Faust, and Rudolf Hoess. – http://www.conmoto.jp/wordpress/auschwitz-birkenau/monowitz-buna/)
Qualche riferimento:
Legge n° 211 del 20 luglio 2000: “Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.”
Resolution adopted by the General Assembly on 1 November 2005; 60/7. Holocaust remembrance
Giovanni Tesio (a cura), Nell’abisso del lager. Voci poetiche sulla shoah, Interlinea, Novara, 2019
Valeria M.M. Traversi (a cura), Margherite ad Auschwitz. Poesie sulla Shoah, Stilo Ed, Gorgonzola (MI), 2014
Nelly Sachs (Berlino 1891 – Stoccolma 1970;) Premio Nobel per la Letteratura nel 1966. La poesia è compresa nella raccolta: “Negli appartamenti della morte (1940-1944)”, pubblicata nel 1947. Si tratta di un vero “Libro dei Morti” europeo del ‘900. Se ne trova un’edizione recente, del 2024, pubblicata da Giuntina, con traduzione e prefazione a cura di Anna Ruchat. (https://www.giuntina.it/catalogo/schulim-vogelmann/negli-appartamenti-della-morte-892.html)
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